Canone Patrimoniale non Ricognitorio

Ultima modifica 27 aprile 2022

Dal 1 Gennaio 2017 non trova più applicazione nel Comune di Pomezia il Regolamento del Canone Patrimoniale non Ricognitorio, adottato con Deliberazione di CC. n. 20 del 22/05/2014 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 81 del 30 Novembre 2015.

Restano in vigore le disposizioni per gli anni pregressi, fatta eccezione per le sole ipotesi indicate nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche (art. 93 comma 2 D. Lgs. 259/2003, come interpretato dall'art. 12 comma 3 D. Lgs. 33/16), nell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006 (in conformità a quanto deciso dal TAR Lazio con sentenze nn. 11060/2016 e 11056/2016 nel ricorso tra il Comune di Pomezia ed ACEA S.p.a. relative rispettivamente ai RR.GG. 3212/2016 e 14700/2015) e per i cd. sottoservizi (in conformità la sentenza n. 10878/2016, pronunciata dal TAR LAZIO Sez. Seconda Bis sul ricorso R.G. 7044/2016).
Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2016 (254.38 KB)
 
CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO ANNO 2016 ---> Rata unica 30 settembre 2016
Approvazione delle tariffe (144.73 KB)
Tariffe Canone 2016 (184.85 KB)
 
Sono soggetti al canone patrimoniale non ricognitorio:
le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione governativa (quali condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee etc.);
le occupazioni riguardanti l'esercizio di attività e d'impresa (quali elementi di arredo urbano predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari, occupazioni effettuate con preinsegne, pensiline, impianti pubblicitari e cartelloni, impianti pubblicitari destinati alle affisioni dirette, etc);
impianti di distribuzione del carburante. 
Il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone ha natura patrimoniale e  trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la TOSAP ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupporti che il legislatore ritiene indicatori, anche indiretti, di capacità contributiva.


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