Informativa sul Ravvedimento Operoso

Ultima modifica 14 ottobre 2022

Nel caso in cui il contribuente non abbia assolto agli obblighi tributari nei termini previsti dalla legge, l'ordinamento giuridico riconosce la possibilità per lo stesso di adottare un comportamento "riparatorio" provvedendo anche in ritardo, mediante il pagamento dell'imposta dovuta ed autocomminandosi una piccola sanzione, modulata in base al trascorso del tempo, ma comunque inferiore a quella che verrà inflitta dall'Ufficio Tributi in caso di accertamento dell'evasione.

Obblighi tributari violati:
omessa denuncia (sia essa di iscrizione, variazione o cessazione dell'utenza) ai fini IMU - TASI - TARI nel termine del 30 GIUGNO dell'anno successivo a quello di imposta; a decorrere dall'anno di imposta 2019 i termini per le dichiarazioni relative all'IMU sono stati differiti al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di imposta;
infedele dichiarazione (su elementi che permettono la corretta determinazione del tributo, anche con riferimento ad eventuali regimi agevolativi) entro i termini sopra richiamati;
omesso/parziale o tardivo versamento della tassa o imposta dovuta entro le seguenti scadenze previste :
IMU 16 GIUGNO e 16 DICEMBRE, è possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 16 GIUGNO;
TASI 16 GIUGNO e 16 DICEMBRE, è possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 16 GIUGNO;
TARI dal 2019: 30 APRILE e 30 OTTOBRE, è possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 30 APRILE
TARI per gli anni precedenti: 30 GIUGNO e 30 DICEMBRE con possibilità di effettuare il versamento entro il 30 GIUGNO in un'unica soluzione
 
Come regolarizzarsi:
il contribuente può mettersi in regola spontaneamente pagando sanzioni ridotte rispetto a quelle che sarebbero applicate dall'ufficio tributi in caso di accertamento d'ufficio dell'omissione. In quest'ultimo caso infatti le sanzioni, a cui si dovranno aggiungere le spese di notifica, sarebbero pari a: 
tra 100 e 200% dell'imposta dovuta, con un minimo euro 50,00 in caso di omessa dichiarazione;
tra il 50% ed il 100% dell'imposta dovuta in caso di infedele dichiarazione;
30% dell'imposta dovuta, in caso di omesso/parziale o tardivo versamento. In quest'ultimo caso la sanzione è ridotta a 15% se pagata entro 90 giorni e all'1% giornaliero se pagata entro 15 giorni in caso di ritardato pagamento.
In caso di regolarizzazione spontanea, le sanzioni saranno ridotte nel modo seguente:

 

SANZIONE
(minimo: 30% dell'imposta dovuta, ridotto alla metà per ritardi non superiori a 90 giorni)
TERMINE PER IL PAGAMENTO
IN CASO DI OMESSO, TARDIVO O PARZIALE VERSAMENTO
0,1% (1/15) del minimo per ogni giorno di ritardo

entro 14 gg dalla data della violazione

1,50% (1/10) del minimo

entro 30 gg dalla data della violazione

1,67% (1/9) del minimo

- entro 90 gg dalla data dell'errore e dell'omissione
- entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in caso di regolarizzazione degli errori o emissioni

3,75% (1/8) del minimo

entroil termine di scadenza della dichiarazione periodica relativaall’anno di commissione della violazione o entro 1 anno dallaomissione o dall'errore quando non è prevista la dichiarazioneperiodica

4,29% (1/7) del minimo
entroil termine di scadenza della dichiarazione periodica relativaall’anno successivo a quello di commissione della violazione oentro 2 anni dalla omissione o dall'errore quando non è previstala dichiarazione periodica
5% (1/6) del minimo

- oltre il termine dichiarazione dell'anno successivo alla violazione in caso di dichiarazione periodica;
- quandonon è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 annidall'omissione/errore, e comunque non oltre il terminedell'accertamento
SANZIONE
(minimo: 100% dell'imposta dovuta)
TERMINE PER IL PAGAMENTO 
IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE
10% (1/10) del minimo
- entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
16,66% (1/6) del minimo
- oltre 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione e sino alla data di notifica dell'avviso di accertamento
SANZIONE
(minimo: 50% dell'imposta dovuta)
TERMINE PER IL PAGAMENTO
IN CASO DI INFEDELE DICHIARAZIONE
5,55% (1/9) del minimo

- entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione

6,25% (1/8) del minimo
entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica relativaall’anno di commissione della violazione o entro 1 anno dallaomissione o dall'errore quando non è prevista la dichiarazioneperiodica

7,14% (1/7) del minimo
entroil termine di scadenza della dichiarazione periodica relativaall’anno successivo a quello di commissione della violazione oentro 2 anni dalla omissione o dall'errore quando non è previstala dichiarazione periodica
8,33% (1/6) del minimo
- oltre iltermine dichiarazione dell'anno successivo alla violazione in caso didichiarazione periodica;- quando non èprevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione/errore,e comunque non oltre il termine dell'accertamento
10% (1/5) del minimo
notificaprocesso verbale di contestazione

All'importo della tassa dovuta ed alla sanzione calcolata come sopra indicato, si aggiungono gli interessi al tasso legale.
Per effettuare il pagamento con ravvedimento operoso per omesso versamentoTARI ed IMU ed omessa denunciaSOLO per l'IMU è possibile generare l'f24 con l'importo dovuto utilizzando il calcolatore presente sul Portale per il Cittadino, a cui è possibile registrarsi accedendo al seguente link

Per eventuali chiarimenti di natura tecnica e/o amministrativa, sulla home page del Portale del Cittadino è attiva la funzione " richiedi assistenza via email "

 


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy