Trasformazione del diritto di Superficie in diritto di Proprietà
Ultima modifica 30 gennaio 2024
►DESCRIZIONE
La Legge 23.12.1998 n. 448, Articolo 31,commi 45 e seguenti, consente ai Comuni la possibilità di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie e di eliminare i vincoli convenzionali gravanti sugli alloggi realizzati sulle aree cedute in diritto di superficie/proprietà nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica convenzionati ai sensi dell'articolo 35 della Legge 865/71 e s.m.i.
►A CHI SI RIVOLGE
Tutti i titolari di diritti reali su alloggi realizzati nei Piani di Zona 167/62, Comparti A – D – G/H, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell'alloggio.
Planimetria Ubicazione Piani di zona – Elenco Cooperative
I medesimi soggetti possono chiedere anche la rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento.
►VANTAGGI E AGEVOLAZIONI
Con la trasformazione del diritto si superficie in diritto di proprietà l’immobile potrà essere venduto con la piena disponibilità dell'area su cui insiste.
Si ricorda, infatti, che il valore di un appartamento in diritto di superficie è inferiore a quello di un appartamento in piena proprietà, proprio perché dopo 99 anni il terreno su cui è costruito ritorna nella piena disponibilità del Comune, insieme alla proprietà del fabbricato, salvo rinnovo. La rimozione dei vincoli del prezzo di alienazione e del canone di locazione, inoltre, permetterà di vendere o locare l'alloggio al valore corrente di mercato. Con la Deliberazione di Giunta comunale n.29/2023 sono state previste le seguenti agevolazioni:
La riduzione del 50% per coloro che:
- Presentano la domanda entro il 01/09/2025
- Provvedono al pagamento della prima rata, corrispondente al 50% dell’intero importo, entro 60 giorni dalla ricezione della proposta di calcolo del corrispettivo e il restante 50% del corrispettivo potrà essere versato in un'unica soluzione o rateizzato in: 18 (diciotto) mesi, fino alla somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) totali o in 24 (ventiquattro) mesi, fino alla somma di € 30.000,00 (trentamila/00) totali
L’importo minimo per il riscatto del diritto di superficie a seguito dell’applicazione delle agevolazioni previste nella deliberazione è stabilito in € 1.000,00 (mille/00)
Relativamente alle istanze di trasformazione già presentate per le quali non sia stata ancora completata l’istruttoria, il corrispettivo per la trasformazione potrà essere determinato secondo i criteri approvati con la suddetta D.G. 29/2023, salvo che lo stesso corrispettivo non risulti più oneroso per il richiedente, rispetto a quello determinato sulla base della disciplina legislativa vigente al momento della presentazione della medesima istanza.
►COSTI
Il costo della trasformazione è individuato in base ai millesimi di proprietà rispetto all'immobile in cui l'alloggio è collocato.
- Diritti di segreteria al momento di presentazione dell'istanza, 100,00 €
- Assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (n. 1 marca da 16,00 €)
Successivamente, se si accetta la proposta, il contributo calcolato dall'Ufficio preposto in rapporto alla quota millesimale dell'alloggio.
Dovranno essere sostenute le spese dell'atto notarile (registrazione, trascrizione, annotamento e diritti di rogito, variabili in base al valore contrattuale).
L'atto notarile potrà essere stipulato con un Notaio scelto dal cittadino che accetta la proposta, salvo successive e diverse disposizioni.
L'atto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avverrà solo a seguito del pagamento delle somme dovute, complessivamente versate.
►MODALITA' DI PAGAMENTO
Sistema PagoPA raggiungibile al link https://pomezia.comune.plugandpay.it/ oppure
Bonifico bancario c/o Banca Popolare di Milano – Via del Mare 63, 00071 Pomezia RM - IBAN: IT12A 0558422000 000 000 00 2078 oppure
Bollettino postale su CC n. 43953009 - Intestato a Comune di Pomezia Servizio tesoreria.
►VALIDITA'
I corrispettivi determinati resteranno invariati per 60 giorni a partire dalla proposta, trascorsi i quali dovranno essere soggetti a nuovo aggiornamento I.S.T.A.T. sulla base della valutazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati.
►MODULISTICA
EP_1_ISTANZA DETERMINAZIONE PREZZO IMPOSTO
EP_2_ISTANZA DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO TRASFORMAZIONE
EP_3_ACCETTAZIONE PROPOSTA CORRISPETTIVO TRASFORMAZIONE
EP_4_RICHIESTA APPLICAZIONE CRITERI DI CALCOLO E AGEVOLAZIONI D.G.C. 29/2023
►SIMULATORE TIPO DI CALCOLO CORRISPETTIVO
SIMULATORE TIPO DI CALCOLO CORRISPETTIVO (In fase di completamento)
►CALCOLATORE PER RIVALUTAZIONE ISTAT
LINK AL CALCOLATORE PER RIVALUTAZIONE ISTAT
D.G.C. n.29/2023 - VALORI CORRISPETTIVO di cui all'art. 31 L.448/98
VOLUMETRIE DI COMPARTO
PLANIMETRIE UBICAZIONE COOP. comp. A
PLANIMETRIE UBICAZIONE COOP. comp. D
PLANIMETRIE UBICAZIONE COOP. comp. G-H
►FAQ
Cosa si intende per vincoli convenzionali?
Con la legge 167 del 1962 sono stati introdotti i piani per l’edilizia popolare. Con tale norma gli enti pubblici hanno la possibilità di espropriare terreni per realizzare costruzioni legate all’edilizia convenzionata, e metterli a disposizione per l’edificazione di immobili gravati dal diritto di superficie. Le regole dei rapporti tra il Comune stesso ed i costruttori sono riportate in un atto che prende il nome di “convenzione”, dove vengono sottoscritti tutti i diritti ed i doveri delle parti, compresi tutti i vincoli che i proprietari degli immobili devono rispettare negli anni. Le convenzioni degli immobili su piano di Zona possono riguardare sia il diritto di proprietà che il diritto di superficie. se la convenzione è stata stipulata trasferendo il diritto di proprietà, la durata è ventennale e il titolare dell’immobile è proprietario sia dell’immobile stesso che del terreno su cui esso è stato edificato. Se la convenzione è stata stipulata trasferendo il diritto di superficie, salvo diversi accordi, ha la durata di 99 anni.
Si applica la Sentenza della Corte Costituzionale n.210/2021?
La suddetta sentenza ha affermato che “il termine per l’affrancazione si mostra coerente con l’opzione di fondo per la non perpetuità dei vincoli, che emerge dalla legislazione in materia di edilizia convenzionata e di cui si ha significativa conferma non solo nella previsione, già nell’originario impianto della Legge n. 865 del 1971, di un termine ventennale per l’eliminazione del vincolo di inalienabilità degli alloggi concessi in piena proprietà (art. 35, comma 17), ma anche nella successiva introduzione di moduli consensuali, come le Convenzioni per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e per la sostituzione dei vincoli originari con quelli della convenzione ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 380 del2001, disciplinate dall’art. 31, commi 45 e 46, della Legge n. 448 del 1998, dalla cui adozione deriva anche una riduzione della durata del vincolo del prezzo massimo di cessione”.
Pertanto, se si ha la piena proprietà dell’immobile e sono già trascorsi 20 anni dalla stipula della convenzione, il bene immobile può ritenersi liberamente trasferibile, sotto il profilo soggettivo e oggettivo.
Sentenza_210_2021_Corte Costituzionale
Quali immobili sono liberi automaticamente dal vincolo del prezzo massimo?
Gli immobili già trasferiti in origine in diritto di proprietà, decorsi vent’anni dalla stipulazione della convenzione. Gli immobili che sono stati acquistati in diritto di superficie e che successivamente sono stati trasformati in diritto di piena proprietà e decorsi vent’anni dalla Convenzione originaria.
Riferimenti normativi
Legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i.
Legge 865/71 e s.m.i.
D.C.C. del 02/03/2011, n. 42
D.C.C. del 10/07/2012, n. 84
D.G.C. del 11/10/2012, n. 170
D.C.C. del 10/07/2015, n. 34
D.G.C. del 09/08/2023, n. 29