Accertamenti

Ultima modifica 22 aprile 2022

Quando 
Nei casi di omesso o insufficiente versamento così come nei casi di omessa o infedele dichiarazione, nonché negli altri casi previsti dal regolamento, l’ufficio procede all’accertamento della violazione comminando la relativa sanzione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso , interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Come
L’avviso di accertamento può essere notificato al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l’atto è ricevuto.
Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso motivato provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Richiesta di Rateizzazione
Gli importi dovuti a seguito diricezione di avviso di accertamento o di ingiunzione, sono dilazionabili su richiesta del soggetto passivo che può fare richiesta di rateizzazione secondo il numero massimo di rate così come riportato nella tabella inserita nel relativo modulo di domanda che va compilato, firmato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di identità.
Non possono essere concesse rateizzazioni su avvisi di accertamento o ingiunzioni per importi inferiori ad € 50,00.

Richiesta di annullamento in autotutela o rettifica
Qualora il soggetto passivo riscontri di essere stato destinatario di un provvedimento di accertamento o ingiunzione privo dei presupposti di fatto e/o di diritto, può inoltrare richiesta di annullamento in autotutela o rettifica entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso,compilando, firmando e trasmettendo l’apposito modulo unitamente alla copia di un documento di identità, allegando altresì la documentazione giustificativa a fondamento dell’istanza.
Non è consentito l’annullamento o la revoca d’ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Dove
La suddetta documentazione può essere consegnata personalmente presso lo Sportello Tributi, oppure trasmessa a mezzo Pec all’indirizzo tributi@pec.comune.pomezia.rm.it, oppure trasmessa a mezzo email ordinaria registrandosi al Portale Tributi per il cittadino.
L’ufficio provvede a dare riscontro all’istante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

FAQ
Ho ricevuto un avviso di accertamento/ingiunzione/provvedimentodi riscossione coattiva riguardante un congiunto deceduto di cui sono erede. Cosa devo fare?
Il regolamento stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effetuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l’attenuazione delle sanzioni previste, si applica secondo quanto disposto dall’art. 13. Comma 1, del Dlgs n.472/1997.
Per consultare il REGOLAMENTO COMUNALE TASSE E TRIBUTI, LE ALIQUOTEE LE TARIFFE, clicca QUI .

 


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