Divieto di utilizzo di artifizi pirotecnici in occasione del Capodanno 2023
Pubblicato il 29 dicembre 2022 • Comunicati Stampa
Provvedimento in vigore dalle 16 del 31 dicembre alle 24 del 1 gennaio 2023, previste sanzioni per inosservanza
Pomezia, 29 dicembre 2022- Firmata dalla subCommissaria vicario Alessandra Pascarella l’ordinanza che prevede il divieto di utilizzo di artifizi pirotecnici in occasione del Capodanno 2023.
Il provvedimento, in vigore dalle ore 16 del 31 dicembre fino alle ore 24 del 1 gennaio 2023, prevede:
al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:
1. il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria Fl, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;
3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
Si raccomanda:
a) di acquistare ì fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura "CE ";
b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;
c) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.