Unioni Civili

Ultima modifica 3 maggio 2022

Con la legge n. 76/2016 è stato introdotto nell’ordinamento dello stato civile italiano l’istituto dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso.
In attesa dell’entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall’art. 1, c. 28, della stessa legge, che disciplineranno in forma definitiva l’istituto, nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene la disciplina transitoria necessaria a garantire l’esercizio del diritto di costituire un’ Unione Civile. E’ questo il motivo per cui il registro, alla data odierna, è denominato “provvisorio” dai regolamenti ministeriali.

LE UNIONI CIVILI

al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta .

L'iter precedurale si divide in 2 fasi:
- prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
- seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

Processo verbale:

Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

- Nome e cognome, la data ed illuogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
- L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge;
- Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.

La costituzione dell’unione:

Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Contestualmente le parti potranno:

- rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
- scegliere un cognome comune,scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Le persone interessate alla costituzione dell'unione civile nel comune di Pomezia sono invitate a contattare l’ufficio dello stato civile via mail all’indirizzo:stato.civile@comune.pomezia.rm.it

La costituzione dell'unione potrà essere formalizzata presso:

- nella sala consiliare, Palazzo Comunale;
- presso il Museo di Pratica di Mare;
- presso la sede comunale complesso Selva dei Pini;
- presso lo Stato Civile del Comune di Pomezia in P.zza San Benedetto da Norcia   

Modello richiesta unione civile (88.99 KB)


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