Sposarsi
Ultima modifica 8 novembre 2023
La Celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni di matrimonio allo scopo di stabilire, attraverso l'esame della documentazione acquisita, che esistano le condizioni per ammettere gli sposi al matrimonio e per consentire, a chi sia a conoscenza dell'esistenza di impedimenti, di renderli noti prima del matrimonio stesso.
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione,le pubblicazioni, o, nel caso di matrimonio per delega, coloro che siano in possesso di delega rilasciata dal Comune o dall' Autorità Consolare che ha effettuato la pubblicazione.
RITO CIVILE
L'Ufficiale di Stato Civile celebra il matrimonio nella sede comunale, in una sala aperta al pubblico, alla presenza di due testimoni. Dà lettura degli artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile, riceve le affermazioni degli sposi di volersi unire in matrimonio; raccoglile le dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale ed eventuali dichiarazioni (agli effetti della legittimazione di figli naturali) per il riconoscimento dei figli avuti fuori dal matrimonio.
RITO CONCORDATARIO (RITO RELIGIOSO CON VALORE CIVILE)
E' regolato dalle disposizioni contenute nel Concordato tra Italia e Santa Sede dell'11.02.1929, modificato con l'accordo Legge 121/1985, prevede:
- l'obbligo delle pubblicazioni civili, con rilascio da parte del parroco, dove risiedono i futuri sposi, del Modello X, da portare all'Ufficio di Stato Civile ad eccezione dei casi di dispensa;
- l'invio, da parte del Parroco, dell'atto di matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile competente accompagnato dalla richiesta di trascrizione.
Cosa Fare
Per sposarsi, sia con rito civile che con rito concordatario, occorre richiedere le pubblicazioni all'ufficio di Stato Civile.
Almeno cinque/sei mesi prima della data prevista per il matrimonio i futuri sposi devono presentarsi all'ufficio di Stato Civile per richiedere la pubblicazione di matrimonio.
I futuri sposi devono consegnare il modello di richiesta compilato (vedi modulistica) e le fotocopie dei documenti di identita' all'Ufficio di Stato Civile, per l'apertura della pratica.
L'Ufficio di Stato Civile fara' richiesta della documentazione necessaria e fissa, in accordo con gli sposi, un appuntamento per la firma del verbale di richiesta della pubblicazione stessa, che verrà affissa all'Albo pretorio per otto giorni consecutivi per eventuali opposizioni al matrimonio.
Dopo ulteriori tre giorni:
- nel caso di matrimonio concordatario, viene restituito il certificato di eseguite pubblicazioni da consegnare al parroco;
- nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in altro comune, viene consegnato l'atto di delega per la celebrazione nell'altro Comune.
Le pubblicazioni valgono 180 giorni dalla data di eseguita pubblicazione e se il matrimonio non viene celebrato entro i suddetti giorni, le pubblicazioni scadono.
Al momento della richiesta di pubblicazione, i futuri sposi, devono presentare:
- un documento di identità valido;
- la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco,(Modello X) se il matrimonio sarà celebrato con rito concordatario.
Per i CITTADINI STRANIERI, nulla osta al matrimonio del Paese di origine, documento di identita' valido.
Il nulla osta deve essere legalizzato per i Paesi non aderenti a particolari convenzioni in uno dei seguenti modi:
a) se è rilasciato in Italia da Autorità Consolare deve essere legalizzato dalla Prefettura dove ha sede la Rappresentanza Diplomatica o Consolare straniera oppure dalla Prefettura dove è depositata la firma del Console che ha rilasciato il nulla osta;
b) se è rilasciato all'estero deve essere legalizzato dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana con sede nel paese estero.
In caso di matrimonio tra MINORENNI, con almeno sedici anni di età, occorre presentare il provvedimento di ammissione al matrimonio rilasciata dal Tribunale dei Minorenni in presenza di motivazioni gravi.
In caso di donna DIVORZIATA , che si risposa prima di 300 giorni dalla data di annotazione del divorzio è necessario produrre il decreto di autorizzazione a contrarre nuove nozze, rilasciato dal Tribunale competente. Sono esclusi i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati uin base all'art. 3, n.2 lett. b) ed f) della Legge 1.12.1970, n.898 e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
In caso di donna VEDOVA che si risposa prima che siano decorsi 300 giorni dalla vedovanza è necessario produrre il Decreto di autorizzazione a contrarre nuove nozze rilasciato la Tribunale competente.
Quando
Il matrimonio civile, si può celebrare dal Lunedì al Venerdì nell'orario di servizio e il sabato e la domenica nelle tre sedi comunali, secondo il regolamento stabilito per l'anno in corso e visionabile presso l'ufficio di Stato Civile.
Dove
Il matrimonio con rito civile può essere celebrato:
- nella Sala Consiliare;
- nel Museo;
- nelle ville autorizzate.
Note
REGIME PATRIMONIALE
Il regime patrimoniale che, per legge, regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni.
Gli sposi che intendono regolare i loro rapporti patrimoniali con la separazione dei beni devono comunicarlo al parroco, nel caso di matrimonio concordatario, o all'Ufficiale di stato civile, nel caso di matrimonio civile.
La scelta del regime patrimoniale può essere cambiata successivamente con la dichiarazione di fronte a un notaio, trascritta e annotata sull'atto di matrimonio a cura dell'Ufficio di Stato Civile.
Per informazioni contattare il personale dello Stato Civile ai numeri Tel.:06 91146454 - 419 - 427 - 417
dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.00 e Martedì - Giovedì 9.00 - 12.00 e 15.15 - 17.15
oppure utilizzare la mail : stato.civile@comune.pomezia.rm.it