Separazione e Divorzio
Ultima modifica 3 maggio 2022
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Questa modalità è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga nessun patto di mantenimento, di
trasferimento patrimoniale, compresa la casa coniugale.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile: il primo è per sottoscrivere l'accordo, il secondo non prima di 30 giorni, per confermare l'accordo.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
■ iscrizione dell'atto di matrimonio ( e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
■ trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero ( è cioè il comune dove è stato trascritto l'atto di matrimonio);
■ comune di residenza di uno dei coniugi.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio(tre anni interrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a 16,00.
A decorrere dal 01 gennaio 2015, sarà possibile fissare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile ai seguenti numeri telefonici:
0691146427 - 0691146417 - 0691146419 - 0691146455 - 0691146454 (saranno fornite informazioni e si riceveranno istanze esclusivamente il MERCOLEDì dalle 9.00 alle 12.00)