Rimborsi e Compensazioni

Ultima modifica 19 aprile 2024

Quando
Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cuil’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
In caso di presenza di debiti tributari nei confronti dell’Ente, l’imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere COMPENSATA con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta dell’interessato da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d’imposta successivo allo stesso.

Come
Per chiedere il rimborso è necessario compilare in ogni sua parte e firmare l’apposito modulo allegando allo stesso:Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
Copia dei pagamenti effettuati e della eventuale documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

Dove
La suddetta documentazione può essere consegnata personalmente presso lo Sportello Tributi, oppure trasmessa a mezzo Pec all’indirizzo tributi@pec.comune.pomezia.rm.it , oppure trasmessa a mezzo email ordinaria registrandosi al Portale Tributi per il cittadino.
L’Ufficio provvede ad effettuare il rimborso o a dare riscontro dell’avvenuta compensazione entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Per consultare il REGOLAMENTO COMUNALE TASSE E TRIBUTI, LE ALIQUOTEE LE TARIFFE , clicca QUI.

 


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