Riduzioni per il Riciclo Utenze Non Domestiche
Ultima modifica 28 aprile 2022
1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, si prevedono le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:
a) Riduzione del 20% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 50% del peso;
b) Riduzione del 15% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 25 % del peso;
c) Riduzione del 10% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 15% del peso;
2. Sono riconosciute riduzioni di tariffa per le attività produttive, commerciali e di servizi, che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che comportino effetti accertati:
a) Di una minore produzione di rifiuti, non inferiore al 25% della quantità di rifiuti prodotti nell’anno precedente: RIDUZIONE DEL 20%;
b) Di un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, non inferiore al 25% del totale dei rifiuti prodotti: RIDUZIONE DEL 10%
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere richieste dal contribuente all’atto della dichiarazione, devono essere supportate da idonea documentazione e saranno applicate nel caso sia dimostrato, annualmente, entro il 31 gennaio, di aver conseguito, nell’anno precedente, gli obiettivi di riciclo.
4. Delibera Consiglio comunale nr. 11 del 20 marzo 2014 : “Criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi del D.L. 3 aprile 2006, nr. 152 -'art. 198, co. 21 lett. G