Cambio di indirizzo in Pomezia, cambio residenza da altro comune o dall’estero
Ultima modifica 6 dicembre 2022
Il cambio di residenza è il trasferimento del luogo nel quale una persona stabilisce la propria abituale dimora; deve essere dichiarato dall'interessato o, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia all'ufficio Anagrafe del Comune. Il cambio di residenza può essere effettuato nei seguenti casi:
- all'interno del Comune di Pomezia
- con provenienza da altro Comune
- con provenienza dall'estero
La dichiarazione di variazione della residenza deve essere presentata a seguito dell’effettivo trasferimento nella nuova abitazione.
La dichiarazione è soggetta ad accertamento da parte del Corpo di Polizia Locale. Eventuali dichiarazioni non veritiere comportano la revoca della residenza e la segnalazione alle competenti Autorità.
Modalità di richiesta
La dichiarazione di variazione della residenza può essere presentata:
ONLINE, tramite il portale ANPR del ministero degli interni , accessibile con credenziali SPID, CIE, CNS;
Telematica, alla mail residenza-pomezia@comune.pomezia.rm.it;
Raccomdanta, indirizzata a UFFICIO ANAGRAFE COMUNE DI POMEZIA Piazza Indipendenza, n 8 - 00071 Pomezia (RM).
ISTRUZIONI PER PRESENTARE LE DOMANDE:
MOD 1 - Dichiarazione di residenza o cambio di abitazione per 1 persona;
MOD 1 - Dichiarazione di residenza o cambio di abitazione fino a 4 persone;
- allegare la copia del documento d'Identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di richiesta.
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Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve utilizzare il MOD.1 ed allegare la documentazione indicata nell'ALLEGATO A
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Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve utilizzare il MOD.1 ed allegare la documentazione indicata nell'ALLEGATO B
Tempistiche
L'ufficio Anagrafe procederà ala registrazione anagrafica entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza;
Successivamente l'Ufficiale d'Anagrafe Responsabile del Procedimento provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata con le modalità sopra indicate senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'istanza si intende confermata.
Normativa di riferimento
- Legge 24 dicembre 1954, n.1228 e s.m.i.
- D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e s.m.i.
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e s.m.i.
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.