Obblighi vaccinali

Ultima modifica 27 aprile 2022

Relativamenteagli adempimenti vaccinali si dà attuazione alle misure disemplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia diprevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversierelative alla somministrazione di farmaci", come richiesto dallaCircolare ministeriale n.18902 del 7.11.2018 chedisciplina le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole diogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020.

 
  • A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonche'dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e deicorsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale diistruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di eta' compresa trazero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
  • Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire,entroil 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1,completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.
  • Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia,dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare,entro il 10 luglio,la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3,o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
  • Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cuiall'articolo 1, comma 4.
  • Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione delladocumentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione ne' impedisce la partecipazione agli esami.

Per ulteriori informazioni:

Asl Roma 6 numero verde 800.489.984 (raggiungibile solo da numero fisso)
mail piano.vaccinale@aslroma6.it
sito: www.aslromah.it/vaccinazioni/
Ministero della Salute www.salute.gov.it/vaccini

 

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