Commercio

Ultima modifica 21 aprile 2022

Commercio
Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 37-comma 2- della Legge 33/99 effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. 
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 33/99 e viste le successive modifiche apportate dal D.Lgs 59/2010 e del D.Lgs. 147/2012:
■ su posteggi dati in concessione; 
■ in forma esclusivamente itinerante su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal Comune ai sensi dell'art. 28, comma 16 del D.Lgs 114/1998, con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta su richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo; (Ordinanza Sindacale n. 86 del 11/12/2009)
■ nell'ambito delle fiere.
L'esercizio delle attività di cui al punto 1 e 2 è soggetto ad apposita autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di persone a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Autorizzazione su posteggio (tipo A)
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo del posteggio è rilasciata in base alle modalità previste dall'art. 39 della L.R. 33/99 dal Comune ove ha sede il posteggio contestualmente alla relativa concessione.
L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale.
Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione, i comuni trasmettono alla Regione, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, gli avvisi pubblici comunali con l'indicazione del numero e delle caratteristiche di tutti i posteggi disponibili per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da assegnare in concessione.

Autorizzazione itinerante (Tipo B)
L'attività  di  commercio  su aree  pubbliche  in forma  itinerante  può  essere  svolta  da persone  fisiche, società di persone, società di  di capitali regolarmente costituite o cooperative che siano titolari di: 
■ autorizzazione rilasciata ai sensi delle vigenti norme nazionali o regionali, dal Comune nel quale si è indicato di volere avviare l'attività in via prevalente;
■ autorizzazione per posteggio fisso rilasciata dai Comuni
Non può essere rilasciata più di una autorizzazione allo stesso soggetto (persona fisica o giuridica). Il richiedente, in sede di presentazione della domanda deve dichiarare di non essere già titolare di altra autorizzazione per l'attività di itinerante. 
L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro,  di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
L'attività può essere svolta nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti dalle leggi nazionali e regionali. 
L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio nazionale.

Requisiti del richiedente (art. 71 del d.lgs 26/3/2010, n. 59 e  del D.Lgs. 147/2012)
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività  commerciali)
■ Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Normativa di riferimento:
Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114: Riforma del la disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4-comma4-della legge 15.3.1997 n. 59
Legge n. 248 del 4 Agosto 2006 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"
Legge Regionale 18.11.1999 n. 33: Disciplina relativa al settore commercio e successive modificazioni ed integrazioni;
D.Lgs n. 147 del 06 Agosto 2012 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Ordinanza n. 3 del 03 Aprile 2002 del Ministero della Salute - Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari selle aree pubbliche;
Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003 n. 139: Adozione del Documento Programmatico per il commercio su aree pubbliche.
D.Lgs  n. 59 del 26 Marzo 2010 recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
Conferenza Unificata delle Regioni  e delle Province autonome  del 05 Luglio 2012 tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.LGS 26 Marzo 2010 n. 59, con la quale  in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie;
Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05 Luglio 2012, Ex art.  70, comma 5 del D.Lgs 59/2010, in materia di aree pubbliche.
Ordinanza Sindacale n. 86 dell'11/12/2009 la quale pone il divieto di esercizio del commercio in forma itinerante in determinate zone del territorio comunale.
 
MODULISTICA
Responsabile del Procedimento e uffici di riferimento:
Settore II - Attività Commerciali - SUAP
Piazza Indipendenza, 11

Responsabile del Procedimento: Sig.ra Daniela Giovannoni
Incaricata dell'Istruttoria: Sig.ra Daniela Gallucci

 


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