Cancellazione per irreperibilità

Ultima modifica 2 maggio 2022

Oggetto
La cancellazione per irreperibilità accertata avviene:
- a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione
- a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, quando la persona sia risultata irreperibile;
- per cittadini stranieri, per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio a provvedere.

La cancellazione per irreperibilità comporta: la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani), l'impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento, la perdita dell'assistenza sanitaria.

Descrizione
L'avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene d'ufficio sulla base di informazioni pervenute all'ufficio anagrafe. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonché da cittadini privati su comunicazione scritta e circostanziata, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato, allegando fotocopia del documento di riconoscimento. La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di verificare la posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare gli opportuni provvedimenti.

Durata del procedimento
Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell'arco di dodici mesi. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni

Scadenza
Il procedimento, che si protrarrà per almeno un anno, terminerà con l'adozione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità

La posizione anagrafica della persona cancellata per irreperibilità può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.

Normative
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente";
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Circolare ISTAT n. 70/1989: "Le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata l'irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale dimora abituale".

Strumenti di tutela amministrativi e giurisdizionali
Contro il provvedimento di cancellazione per irreperibilità è ammesso il ricorso al Prefetto di Roma nel termine di 30 gg. dalla comunicazione da parte dell'Ufficio Anagrafe.


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