Autocertificazione

Ultima modifica 2 maggio 2022

L'autocertificazione consente al cittadino di sostituire un atto amministrativo di certezza con una propria dichiarazione. Le dichiarazioni che si possono autocertificare sono quelle sostitutive di certificazioni rese dall'interessato e senza autenticazione di firma. Queste dichiarazioni con firma non autenticata sostituiscono le corrispondenti certificazioni e possono essere presentate personalmente all'Amministrazione richiedente oppure consegnate da altra persona o spedite per posta o fax.
Esse riguardano:
 - la data e il luogo di nascita;
 - la residenza;
 - la cittadinanza;
 - il godimento dei diritti civili e politici;
 - lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - lo stato di famiglia;
 - l'esistenza in vita;
 - la nascita del figlio;
 - il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
 - appartenenza a ordini professionali;
 - titolo di studio, esami sostenuti;
 - qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 - situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 - assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 - possesso di numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'Anagrafe Tributaria;
 - stato di disoccupazione;
 - qualità di pensionato e categoria di pensione;
 - qualità di studente;
 - qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato del servizio;
 - di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - qualità di vivenza a carico;
 - tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello Stato Civile;
 - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'autocertificazione non ha costi.

Possono ricorrere alla autocertificazione tutti i cittadini interessati, purchè maggiorenni. Possono utilizzarla anche i cittadini dell'Unione Europea con le stesse modalità previste per gli italiani e gli stranieri extracomunitari limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili in Italia.
L'autocertificazione è accettata da amministrazioni pubbliche, servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come trasporti, erogazione energia, il servizio postale, le reti telefoniche, ecc. (es. Enel, Poste, Rai, Ferrovie dello Stato, ecc).
L'autocertificazione è estesa anche ai privati (ad es. banche, assicurazioni) che decidono di accettarla.
Per i privati, a differenza dalle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.

Le dichiarazioni vanno presentate in carta semplice, compilando i moduli scaricabili dalla sezione modulistica o quelli disponibili negli uffici comunali o scrivendo su carta libera.

L'autocertificazione deve essere firmata dall'interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo.
Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.

L'autocertificazione può essere presentata:
1) di persona;
2) per lettera o fax, allegando la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata;
3) se una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per motivi di salute, può farlo un parente prossimo (il coniuge, i figli o altri parenti fino al terzo grado). In questo caso la dichiarazione va resa davanti al pubblico ufficiale, indicando l'impedimento temporaneo per ragioni di salute. Il pubblico ufficiale deve accertarsi dell'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

NOTE
Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Se dal controllo effettuato dall'Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.
Se un dipendente non accetta l'autocertificazione commette violazione dei doveri d'ufficio e potrà essere segnalato all'Amministrazione di appartenenza per le relative sanzioni.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
 - certificati medici, sanitari, veterinari;
 - certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
 - certificati relativi a brevetti e marchi. 


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