Autentica di Firma

Ultima modifica 2 maggio 2022

Con l'applicazione del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" si attua una semplificazione amministrativa che rende più facile e meno dispendioso per i cittadini avviare le pratiche necessarie.
Infatti, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritte e presentate (anche per posta, fax e via telematica) unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Inoltre la sottoscrizione delle domande per la partecipazione a concorsi pubblici, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà è presentata a privati o ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici (ad esempio: delega per riscossione di pensione) è necessario far autenticare la firma e assolvere l'imposta di bollo (in assenza di specifica esenzione).
A tale proposito si rammenta che il funzionario comunale, salvo rare eccezioni disciplinate da leggi speciali ( ad esempio: materia elettorale, adozioni) ha la sola facoltà di autenticare sottoscrizioni nei casi previsti dal D.P.R.445/2000, cioè nelle dichiarazioni sostitutive il cui contenuto è la conoscenza di stati, fatti e qualità personali già avvenuti o in essere al momento della dichiarazione.
Sono quindi tassativamente escluse, in quanto attribuite esclusivamente al notaio, le autentiche di firma concernenti: le dichiarazioni di volontà, le autorizzazioni, gli assensi, i permessi, i consensi, i proponimenti, i nulla osta, le espressioni di impegno, le assunzioni di responsabilità e le liberatorie.

Possono richiedere l'autentica di firma:
 - i cittadini italiani e dell'unione europea;
 - i cittadini di paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati verificabili o certificabili dalle pubbliche amministrazioni italiane;
 - le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
 - i cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese di origine e l'Italia.

Nei casi sopra riportati, per autenticare una firma occorre:
 - esibire al dipendente comunale incaricato la dichiarazione o l'istanza da autenticare unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità;
 - firmare in presenza del dipendente;
 - assolvere l'imposta di bollo (in assenza di specifica esenzione).

Costi
Nei casi previsti dalla legge va assolta l'imposta di bollo di Euro 16,00

NOTE
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è perseguito penalmente ai sensi di legge.
É previsto il servizio di autentica della firma a domicilio per i non deambulanti.


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