Albo giudici popolari

Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2025, 12:30

L'iscrizione all'Albo dei Giudici popolari è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d'Assise (1° grado) e la Corte d'Assise d'Appello (2° grado).
L'iscrizione può essere volontaria o d'ufficio.
L'iscrizione d'ufficio avviene nel caso in cui la Corte non abbia sufficienti iscritti volontari.
Iin questo caso, infatti, la Corte può richiedere al Comune un elenco dei residenti nel Comune che posseggono i requisiti previsti dalla legge e che quindi possono essere chiamati a svolgere il compito di giudice popolare.

Requisiti per l'iscrizione all'Albo:

  • cittadinanza italiana
  • età compresa tra i 30 ei 65 anni
  • essere in possesso dei diritti civili e politici
  • essere in possesso del diploma di scuola media inferiore (per la Corte d'Assise di 1° grado)
  • essere in possesso del diploma di scuola media superiore (per la Corte d'Assise di 2° grado)

Sono comunque esclusi dall'ufficio di giudice popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziari; 
  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio; 
  • i ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Quando
Iscrizione volontaria: dalla data di pubblicazione del manifesto (entro il  30 aprile) al 31 luglio di ogni anno dispari.


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