Lotta alla processionaria del pino. ORDINANZA IN MATERIA DI SANITÀ ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA PROCESSIONARIA DEL PINO

Pubblicato il 12 marzo 2020 • Ambiente

Si comunica che, visto il Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007 che istituisce la lotta alla Processionaria del Pino su tutto il territorio nazionale a difesa delle specie arboree siano esse appartenenti ad Enti Pubblici o soggetti privati e che il proliferale del lepidottero "Processionaria del Pino" rappresenta un rischio non solo per la produzione e/o la sopravvivenza del popolamento arboreo, ma di carattere sanitario, il Sindaco ha firmato ordinanza che dispone:

1) ai proprietari, amministratori di condominio o conduttori di aree verdi (giardini, parchi, aree verdi privati) e ai detentori, a qualsiasi titolo, di terreni privati sul territorio del Comune di Pomezia, di eseguire entro il 31 marzo dell'anno corrente tutte le opportune verifiche ed ispezioni sulle alberature ubicate nelle aree di pertinenza, avvalendosi di ditte specializzate, al fine di accertare la presenza dei nidi di processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa) e qualora necessario intervenire con l’asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati con nidi di Processionaria nonché procedere alla profilassi delle piante affette o a rischio infestazione del lepidottero.

2) ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti) di effettuare entro il 31 marzo dell'anno corrente tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa e qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune.

Avvisa
• che le spese per i suddetti interventi sono a totale carico deiproprietari, condomini o conduttori di aree verdi ove ubicate le piante infestate;
• che ogni inottemperanza al presente provvedimento sarà denunciata all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell' art. 500 e art.650 del codice penale;
• che in ipotesi di inottemperanza, il Comune agirà in via di autotutela attraverso un intervento sostitutivo e di rivalsa delle spese sostenute sull’ obbligato;
• è fatto divieto assoluto di distruggere i nidi rimossi all'interno dei centri abitati, depositare e/o abbandonare rami con nidi di processionaria presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati sul territorio comunale


Leggi l'ordinanza --> www.comune.pomezia.rm.it/processionaria


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